martedì 19 settembre 2017

Ritardo prolungato



Ritardo prolungato = il volo non parte all’ora prevista, ma parte (altrimenti si tratterebbe di cancellazione) e non vi lascia a terra (altrimenti si tratterebbe di negato imbarco).

Dei tre casi trattati dal Regolamento Europeo (CE) n. 261/2004 (ritardo, cancellazione, negato imbarco) il ritardo è senza dubbio il più comune.
E forse è proprio per questo che le compagnie aeree sono così recalcitranti a riconoscere ai passeggeri i proprio diritti quando questa situazione si verifica.

In più, seppur parlando chiaramente di “ritardo prolungato”, il Regolamento Europeo in sé è piuttosto vago rispetto al concetto stesso di “prolungato”.
Ma non solo: non definisce nemmeno una compensazione pecuniaria per i casi di ritardo!

Paradossalmente, attenendosi unicamente a questo Regolamento, bisognerebbe augurarsi che il proprio volo sia cancellato anziché ritardato...

Insomma, le compagnie aeree hanno sguazzato a lungo in questa nebulosa configurazione legislativa (e non stupitevi nel caso ci provino ancora...), finché nel 2009 la Corte di Giustizia Europea ha fatto definitivamente chiarezza.

Ecco quindi quali sono i vostri diritti in caso di ritardo prolungato del volo...


Innanzitutto, se il ritardo previsto è pari o superiore a:
  • 2 ore per tutte le tratte aeree inferiori o pari a 1500 km;
  • 3 ore per tutte le tratte comprese tra 1500 e 3500 km;
  • 3 ore per le tratte aeree interne all’Unione Europea superiori a 3500 km;
  • 4 ore per tutte le tratte aeree superiori a 3500 km (tranne quelle interne all’Unione Europea);

avete diritto a titolo gratuito a:
- pasti e bevande (in relazione alla durata dell’attesa)

e, se l'orario di partenza è rinviato di almeno un giorno anche a:
- sistemazione in albergo (in caso di pernottamento necessario);
- trasporto tra l'aeroporto e il luogo di sistemazione (non solo se pernottate in hotel ma anche se, per esempio, decidete di rientrate a casa per poi ripartire il giorno dopo).

Inoltre, quando il ritardo previsto è di almeno 5 ore avete diritto, se lo desiderate, a rinunciare al viaggio e ad ottenere il rimborso del prezzo pieno del biglietto (dal punto di partenza alla destinazione finale).

Se avete acquistato un biglietto andata e ritorno, se il problema del ritardo si verifica all'andata, nel caso in cui rinunciate al viaggio avete diritto anche al rimborso del ritorno.
Se invece il problema si verifica al ritorno, non avete diritto al rimborso dell'andata.

Volendo essere precisi, infatti, la norma stabilisce il rimborso del prezzo pieno del biglietto "per la o le parti di viaggio non effettuate e per la o le parti di viaggio già effettuate se il volo in questione è divenuto inutile rispetto al programma di viaggio iniziale del passeggero".

Si presuppone quindi che, una volta effettuata completamente l’andata, questa non sia più “inutile rispetto al programma di viaggio iniziale” in quanto (indipendentemente dai disagi del ritorno) siete ben arrivati alla destinazione che volevate raggiungere.

Infine, se scegliete di farvi rimborsare, non dimenticate che, se il ritardo riguarda un segmento di un volo in coincidenza successivo al primo, avete anche diritto ad un volo di ritorno verso il punto di partenza iniziale appena possibile.


Come vi dicevo, il Regolamento Europeo (CE) n. 261/2004 si ferma qui: nessuna compensazione pecuniaria prevista.



Questa stabilisce che i passeggeri di voli ritardati possono essere assimilati ai passeggeri di voli cancellati nel caso in cui giungano alla loro destinazione finale con tre o più ore di ritardo.

Nel caso quindi il vostro volo sia in ritardo di tre ore o più, avete effettivamente diritto ad una compensazione pecuniaria che varia a seconda della lunghezza della tratta aerea:
  • 250 € per tutte le tratte aeree inferiori o pari a 1500 km;
  • 400 € per tutte le tratte comprese tra 1500 e 3500 km;
  • 400 € per le tratte aeree interne all’Unione Europea superiori a 3500 km;
  • 600 € per tutte le tratte aeree superiori a 3500 km (tranne quelle interne all’Unione Europea).
Per il calcolo della lunghezza della tratta aerea il web vi offre molteplici possibilità: ecco un esempio.

Nel determinare la distanza si utilizza come base di calcolo l'ultima destinazione per la quale il passeggero subisce un ritardo all'arrivo rispetto all'orario previsto a causa del ritardo di un volo.
Per esempio, se il vostro viaggio prevede le tratte Catania-Roma + Roma-Cancun, anche se il ritardo riguarda solo il primo volo ma ha comunque un impatto sull’orario di arrivo a Cancun, la distanza da prendere in considerazione per il calcolo della compensazione è Catania-Cancun e non solo Catania-Roma.


Tuttavia, come nel caso della cancellazione, non avete diritto alla compensazione pecuniaria se il ritardo del del volo è dovuto a “circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso” quali ad esempio “instabilità politica, condizioni meteorologiche incompatibili con l'effettuazione del volo in questione, rischi per la sicurezza, improvvise carenze del volo sotto il profilo della sicurezza e scioperi che si ripercuotono sull'attività di un vettore aereo operativo.

E vale la pena precisare che la sentenza del 19 novembre 2009 stabilisce chiaramente che “un problema tecnico occorso ad un aeromobile e che comporta la cancellazione o il ritardo di un volo non rientra nella nozione di «circostanze eccezionali» [...], a meno che detto problema derivi da eventi che, per la loro natura o la loro origine, non sono inerenti al normale esercizio dell’attività del vettore aereo in questione e sfuggono al suo effettivo controllo.

La compagnia aerea non potrà quindi trincerarsi dietro un fantomatico "problema tecnico" per rifiutare la vostra richiesta.



Qui sotto trovate uno specchietto riassuntivo che dovrebbe aiutarvi a decifrare i vostri diritti:





Per tutti i dettagli e le precisazioni ulteriori delle quali potreste aver bisogno, vi consiglio di consultare:

La Carta dei diritti del passeggero realizzata da Enac;


La sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 19 novembre 2009 (procedimenti riuniti C‑402/07 e C‑432/07). 


Inoltre, per essere certi che il vostro caso rientri effettivamente tra quelli trattati dalla normativa, date una lettura anche all'articolo:

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