giovedì 14 settembre 2017

Cancellazione del volo

[Seconda parte dell'articolo "Diritti dei passeggeri e doveri delle compagnie aeree"]


Cancellazione = il volo non parte, né con voi né senza di voi (altrimenti si tratterebbe di negato imbarco).

Dei tre casi trattati dal Regolamento Europeo (CE) n. 261/2004 (ritardo, cancellazione, negato imbarco) si tende a pensare che la cancellazione sia il più sgradevole.

In realtà, però, è anche quello sul quale il testo normativo è più chiaro e lineare (a differenza del ritardo, per esempio): è dunque molto difficile che le compagnie aeree riescano ad eludere la vostra richiesta di compensazione pecuniaria, nel caso in cui ovviamente la vostra situazione soddisfi tutti i criteri elencati dalla norma.

Analizziamo quindi in dettaglio i vostri diritti...


Innanzitutto, in caso di cancellazione del volo, avete diritto all’assistenza di base, che prevede, a vostra scelta:
(a) l'imbarco su un volo alternativo verso la destinazione finale (appena possibile o ad una data successiva a vostro piacimento)
oppure
(b) il rimborso del prezzo pieno del biglietto (dal punto di partenza alla destinazione finale).
Nel caso scegliate l'imbarco su un volo alternativo, avete eventualmente la possibilità di concordare con la compagnia aerea una partenza da un aeroporto diverso da quello in cui siete (se, per esempio, la città o la regione sono servite da più aeroporti): le spese di trasferimento sono allora a carico della compagnia stessa.

Nel caso in cui scegliate il rimborso, se la cancellazione riguarda un segmento di un volo in coincidenza successivo al primo, avete anche diritto ad un volo di ritorno verso il punto di partenza iniziale appena possibile (ma non ad una data successiva a vostro piacimento).

Ancora una precisazione, nel caso in cui scegliate il rimborso.
Se avete acquistato un biglietto andata e ritorno, se il problema della cancellazione si verifica all'andata, nel caso in cui rinunciate al viaggio avete diritto anche al rimborso del ritorno.
Se invece il problema si verifica al ritorno, non avete diritto al rimborso dell'andata.

Volendo essere precisi, infatti, la norma stabilisce il rimborso del prezzo pieno del biglietto "per la o le parti di viaggio non effettuate e per la o le parti di viaggio già effettuate se il volo in questione è divenuto inutile rispetto al programma di viaggio iniziale del passeggero".

Si presuppone quindi che, una volta effettuata completamente l’andata, questa non sia più  “inutile rispetto al programma di viaggio iniziale” in quanto (indipendentemente dai disagi del ritorno) siete ben arrivati alla destinazione che volevate raggiungere.


In più, avete diritto a titolo gratuito a:
- pasti e bevande (in relazione alla durata dell’attesa);
- sistemazione in albergo (in caso di pernottamento necessario);
- trasporto tra l'aeroporto e il luogo di sistemazione (non solo se pernottate in hotel ma anche se, per esempio, decidete di rientrate a casa per poi ripartire il giorno dopo).

Ma veniamo alla parte più interessante: la compensazione pecuniaria!

Alla quale, meglio precisarlo subito, non avete diritto se:
  • la compagnia aerea vi ha informati della cancellazione del volo almeno 2 settimane prima dell'orario di partenza previsto;
oppure
1) la compagnia aerea vi ha informati della cancellazione del volo nel periodo compreso tra 2 settimane e 7 giorni prima dell'orario di partenza previsto
2) e vi ha offerto di partire con un volo alternativo non più di 2 ore prima dell'orario di partenza previsto
3) e di raggiungere la destinazione finale meno di 4 ore dopo l'orario d'arrivo previsto;
oppure
1) la compagnia aerea vi ha informati della cancellazione del volo meno di 7 giorni prima dell'orario di partenza previsto
2) e vi ha offerto di partire con un volo alternativo non più di un 1  ora prima dell'orario di partenza previsto
3) e di raggiungere la destinazione finale meno di 2 ore dopo l'orario d'arrivo previsto.

Inoltre, in ogni caso, non avete diritto alla compensazione pecuniaria se la cancellazione del volo è dovuta a “circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso” quali ad esempio “instabilità politica, condizioni meteorologiche incompatibili con l'effettuazione del volo in questione, rischi per la sicurezza, improvvise carenze del volo sotto il profilo della sicurezza e scioperi che si ripercuotono sull'attività di un vettore aereo operativo”.

Ma attenzione! La Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 22 dicembre 2008 Wallentin-Hermann (C 549/07) ha stabilito che “un problema tecnico occorso ad un aeromobile e che comporta la cancellazione di un volo non rientra nella nozione di «circostanze eccezionali» [...], a meno che detto problema derivi da eventi che, per la loro natura o la loro origine, non sono inerenti al normale esercizio dell’attività del vettore aereo in questione e sfuggono al suo effettivo controllo.

La compagnia aerea non potrà quindi trincerarsi dietro un fantomatico "problema tecnico" per rifiutare la vostra richiesta.


Insomma, se vi trovate in una delle situazioni sopra citate, niente da fare, non avete diritto ad alcuna compensazione pecuniaria.


In caso contrario, complimenti!

Avete diritto ad una compensazione pecuniaria che varia a seconda della lunghezza della tratta aerea:
  • 250 € per tutte le tratte aeree inferiori o pari a 1500 km;
  • 400 € per tutte le tratte comprese tra 1500 e 3500 km;
  • 400 € per le tratte aeree interne all’Unione Europea superiori a 3500 km;
  • 600 € per tutte le tratte aeree superiori a 3500 km (tranne quelle interne all’Unione Europea).
Per il calcolo della lunghezza della tratta aerea il web vi offre molteplici possibilità: ecco un esempio.

Nel determinare la distanza si utilizza come base di calcolo l'ultima destinazione per la quale il passeggero subisce un ritardo all'arrivo rispetto all'orario previsto a causa della cancellazione del volo.
Per esempio, se il vostro viaggio prevede le tratte Napoli-Milano + Milano-New York, anche se la cancellazione riguarda solo il primo volo ma vi fa comunque arrivare in ritardo a New York, la distanza da prendere in considerazione per il calcolo della compensazione è Napoli-New York e non solo Napoli-Milano.


Attenzione! Nel caso in cui scegliate di imbarcarvi su un volo alternativo, la compagnia aerea può dimezzare la compensazione pecuniaria nel caso in cui l’orario di arrivo effettivo non superi l’orario di arrivo originario di:

  • 2 ore per tutte le tratte aeree inferiori o pari a 1500 km;
  • 3 ore per tutte le tratte comprese tra 1500 e 3500 km;
  • 3 ore per le tratte aeree interne all’Unione Europea superiori a 3500 km;
  • 4 ore per tutte le tratte aeree superiori a 3500 km (tranne quelle interne all’Unione Europea).



Qui sotto trovate uno specchietto riassuntivo che dovrebbe aiutarvi a decifrare i vostri diritti:




Per tutti i dettagli e le precisazioni ulteriori delle quali potreste aver bisogno, vi consiglio di consultare:

La Carta dei diritti del passeggero realizzata da Enac;


La sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 22 dicembre 2008 Wallentin-Hermann (C 549/07). 


Inoltre, per essere certi che il vostro caso rientri effettivamente tra quelli trattati dalla normativa, date una lettura anche all'articolo:

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